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IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL CONDOMINIO

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERE. L’impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali è disciplinata dall’art. 1137 c.c., che prevede per  i condomini assenti dissenzienti o astenuti, che  possano adire l’Autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere l’annullamento delle delibere ritenute contrarie alla legge o al regolamento di condominio. A tal fine è stabilito un termine perentorio di trenta giorni, che decorre, per i condomini assenti, dalla comunicazione del verbale assembleare e, per i condomini presenti ma dissenzienti o astenuti, dalla data della deliberazione. Resta fermo che tale disciplina si riferisce alle ipotesi di annullabilità della delibera, mentre le deliberazioni nulle, in quanto affette da vizi più gravi, possono essere impugnate senza limiti di tempo. Per la  materia condominiale, è previsto che prima dell’impugnazione della delibera di fronte all’Autorità giudiziaria, debba  essere instaurato il procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità. Il procedimento di mediazione va promosso dinanzi ad un organismo autorizzato, situato nel circondario del Tribunale territorialmente competente. Durante tutto il periodo nel quale si svolge il procedimento di mediazione, i termini per l’impugnazione del verbale di assemblea, restano sospesi, e ricominciano a decorrere alla conclusione negativa della mediazione. Va sottolineato che la delibera così impugnata conserva la sua efficacia esecutiva sia nel periodo della mediazione, sia durante il procedimento giudiziale. La scelta del legislatore, di conservare l’efficacia esecutive della delibera impugnata, mira a salvare l’efficacia delle decisioni, evitando che pretestuose azioni giudiziarie possano di fatto paralizzare la gestione condominiale. Si pone quindi il problema di come sospendere l’efficacia esecutiva delle delibera, onde evitare che l’esecuzione della stessa possa rendere vana l’eventuale annullamento della delibera illegittima, ormai eseguita. La riforma del diritto condominiale adottata  con la legge n. 220/2012 ha previsto che l’istanza per ottenere la sospensione, proposta prima dell’inizio della causa di merito, non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. La sospensione quindi si ottiene ricorrendo all’Autorità Giudiziaria in via cautelare, ai sensi degli artt. 669-bis e ss. c.p.c., come espressamente previsto dal quarto comma dell’art. 1137 c.c., che consente al condomino impugnante, di chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione assembleare. Perchè la delibera possa essere provvisoriamente sospesa nella sua efficacia esecutiva, il giudice, deve valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e se sussistenti, dispone, su istanza di parte, la sospensione dell’efficacia della delibera impugnata, ove dall’esecuzione della stessa possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile. a cura avv. Maria Livia Ferrazza

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